Fondazione Le Madri ha come anelito quello di sviluppare sempre di più una coscienza e una conoscenza antroposofica e renderla azione pratica quotidiana.
Cercate la vera vita materiale pratica, ma cercatela in modo che non vi renda ciechi per lo spirito che in essa agisce. Cercate lo spirito, ma non cercatelo nella voluttà trascendentale, per egoismo trascendentale, ma cercatelo perché volete viverlo disinteressatamente nella vita pratica del mondo materiale. Ponete in pratica il vecchio principio: Spirito non è mai privo di materia, materia non è mai priva di spirito, in modo tale da poter dire: “Vogliamo vivere ogni vita materiale alla luce dello spirito; e vogliamo cercare la luce dello spirito affinché possa sviluppare amore per la nostra attività pratica”.
(Rudolf Steiner)
E’ costituita una Fondazione denominata: FONDAZIONE “LE MADRI” PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DEL RAPPORTO FRA UOMO E UOMO, con sede in Rolo (RE) in Via Porto 4. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, è riconosciuta e iscritta al n.11 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Reggio E. il 19/1/2005. Rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere istituiti in Italia ed all’estero.
La Fondazione ha come scopo esclusivo la divulgazione nella collettività della cultura antroposofica, il cui centro di riferimento è la Libera Università di Scienza dello Spirito con sede a Dornach – Svizzera, che considera l’essere umano nella sua dimensione di corpo anima e spirito e lo promuove nella sua funzione universale, al servizio dell’umanità; e partendo da questa cultura:
Nella sede della Fondazione ogni ambiente e ogni attività vorranno essere coerenti con questi scopi.
Attività strumentali accessorie e connesse per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
Patrimonio
II patrimonio della Fondazione è composto:
Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:
Saranno nominati “Benemeriti” gli enti o i privati, italiani o stranieri, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore particolarmente rilevante.
La nomina anzidetta è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Saranno nominati “Sostenitori” gli enti o i privati, italiani o stranieri, che contribuiscano agli scopi della Fondazione con un versamento nella misura che verrà determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, o con attività di particolare rilievo.
il Consiglio stesso nomina i Sostenitori e determina con regolamento il modo di acquisto e di perdita della qualità, nonché le modalità di funzionamento dell’assemblea di cui all’art.15.
Ottengono la qualifica di “Aderenti” le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata.
Organi della Fondazione sono:
Il Presidente Onorario, ove venga nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione, anche tra persone che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha diritto di voto nelle delibere di Consiglio. Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere, non investiti di particolari incarichi, sono gratuite.
Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale sono nominati nell’Atto Costitutivo e successivamente, in caso di sostituzioni, dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.
La carica di Presidente, Vice Presidente e di Segretario Generale dura sino al termine del mandato di Consigliere, come determinato dal successivo art. 13, e comunque per non più di cinque anni, e può essere rinnovata.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
Il Presidente è il cuore della Fondazione, sorveglia il buon andamento della Fondazione, sorveglia l’impegno dei membri del Consiglio, l’osservanza delle delibere del Consiglio da parte dell’Esecutivo, l’osservanza dello Statuto e in particolare dello spirito di utilità pubblica della Fondazione.
In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro sessanta giorni dalla data dell’avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
Il Vice Presidente della Fondazione o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Egli inoltre esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un massimo di 21 membri e cioè:
I Consiglieri di Amministrazione durano in carica cinque anni. Tutti i Consiglieri di Amministrazione possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato.
I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio, sempre che tale assenza non venga accertata come dovuta a causa di forza maggiore.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo spirituale della Fondazione.
Il Segretario generale è l’organo esecutivo della Fondazione. Le sue mansioni e responsabilità sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
L’elezione dei rappresentanti dei Benemeriti, dei Sostenitori e degli Aderenti sarà fatta, sempre a maggioranza degli intervenuti, da parte delle rispettive assemblee di categoria, le quali saranno convocate e presiedute dal Presidente della Fondazione, che non avrà diritto di voto.
Qualora i Benemeriti, i Sostenitori o gli Aderenti siano enti o persone giuridiche, saranno rappresentati nell’assemblea di categoria da una persona fisica designata a norma delle rispettive norme di statuto.
Per la disciplina e le modalità di costituzione e di votazione delle assemblee dei Benemeriti, dei Sostenitori e degli Aderenti, in mancanza di apposito regolamento approvato dal Consiglio della Fondazione, si applicano le norme di legge in materia di associazioni (artt. 20 e segg. cod. civ.).
lI regolamento può prevedere la delega scritta del voto ad altri membri della stessa assemblea di categoria.
Il Consiglio della Fondazione può autorizzare il Presidente a indire le assemblee di cui sopra mediante referendum per corrispondenza, precisandone le modalità.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:
Il Consiglio può delegare i poteri di cui ai punti c, f, j, n, o, al Presidente, al Vice Presidente, a un Consigliere delegato, a singoli Consiglieri, ad un Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio stesso nel proprio ambito, anche con facoltà di delega. Il Consiglio fissa le attribuzioni e la eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi continuativi e/o a carattere professionale.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione i casi nei quali il presente Statuto prevede, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza qualificata. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente della Fondazione. Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento. La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all’anno, per l’esame e l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.
Per l’attuazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra persone professionalmente qualificate, una Commissione di Esperti nel campo dell’Antroposofia, designandone il responsabile.
Le sue sedute sono presiedute dal presidente della Fondazione.
La Commissione di Esperti:
esprime pareri di carattere scientifico sull’attività e sui progetti della Fondazione;
propone i programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione, ne segue lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti.
I membri della Commissione di Esperti durano in carica tre anni.
Sezioni Regionali.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può istituire Sezioni Regionali o territoriali secondo necessità. Con apposito regolamento il Consiglio disciplina compiti e modalità di funzionamento delle Sezioni.
Comitati di gestione.
Per ciascun bene culturale, o istituzione interna di particolare importanza il Consiglio ha facoltà di nominare un apposito Comitato di gestione, determinandone la composizione ed i compiti e del quale, a sua richiesta, farà parte di diritto il donatore dei beni stessi, o l’istitutore.
Il Collegio dei Revisori
Il controllo contabile della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio di Revisori composto di tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone di adeguata professionalità e iscritte all’Albo dei Revisori dei conti.
I Revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. cod. civ., in quanto applicabili.
In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio, ad altro ente o ad altri enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti eventuali organismi di controllo competenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di esse.
Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione.
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.