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E’ costituita una Fondazione denominata:
FONDAZIONE "LE MADRI"
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELLA VITA E DEL RAPPORTO FRA UOMO E UOMO
con sede in Rolo (RE) Via Porto 4.
Fondazione senza scopo di lucro, riconosciuta e iscritta al n.11
del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Reggio E. il
19/1/2005
art. 1
E’ costituita una Fondazione denominata:
FONDAZIONE "LE MADRI"
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DEL RAPPORTO FRA UOMO E
UOMO; con sede in Rolo (RE) Via Porto 4.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere istituiti in Italia ed
all’estero.
art. 2
La Fondazione ha come scopo esclusivo la divulgazione nella collettività
della cultura antroposofica, il cui centro di riferimento è la Libera
Università di Scienza dello Spirito con sede a Dornach - Svizzera, che
considera l’essere umano nella sua dimensione di corpo anima e spirito e lo
promuove nella sua funzione universale, al servizio dell’umanità; e partendo
da questa cultura:
- Promuovere lo sviluppo dell’Agricoltura Biodinamica: scuola teorica e
pratica
- Promuovere studi, ricerche, progetti, interventi pratici e iniziative
didattiche, per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente
antropico secondo Architettura e Configurazione Organiche Viventi
- Promuovere l’applicazione, in ogni contesto di uomini in attività, dalle
imprese allo Stato, dell’organizzazione sociale triarticolata negli ideali
di libertà, uguaglianza e fratellanza
- Promuovere lo sviluppo di organizzazioni d’impresa etiche nello spirito di
un’economia fraterna, che si fondino: sul valore del dialogo, del bene
sociale e della compartecipazione di tutte le loro componenti umane; sulla
cura di un rapporto organico e ricreativo con l’ambiente; sull’interazione
viva con la Comunità locale nel suo insieme
- Promuovere e realizzare attività artistiche utili agli scopi qui
menzionati favorenti l’emergere dei valori in ogni manifestazione umana
- Promuovere la diffusione della medicina antroposofica e le sue
applicazioni pratiche
- Promuovere e realizzare attività pedagogiche antroposofiche "Waldorf"
- Promuovere e realizzare attività in aiuto alle persone portatrici di
handicap (pedagogia curativa, socioterapia ecc.)
Nella sede della Fondazione ogni ambiente e ogni attività vorranno essere
coerenti con questi scopi.
art. 3
Attività strumentali accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
- promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l’aggiornamento
e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue
finalità;
- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere
un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in
Italia
- compiere studi e ricerche;
- curare l’attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi
e di ricerche proprie, sia mediante l’edizione di opere di terzi;
- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo,
acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali utili
e necessari per l’espletamento della propria attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché
richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo
svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e
stranieri, per l’utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare
studi e attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni,
associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a
quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il
raggiungimento dei suoi fini; per questi fini si accolgono anche donazioni
finalizzate a specifici progetti;
- stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni
deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a
breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie,
di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice,
comodataria o comunque posseduti;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni,
consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al
perseguimento degli scopi della Fondazione;
- Costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e
strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi
istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a
società del medesimo tipo;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli
scopi.
art. 4
Patrimonio
II patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione,
in denaro o beni mobili e immobili, od altre utilità impiegabili per il
perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo
alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme
del presente statuto e che verranno destinati a patrimonio con delibera del
consiglio di amministrazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad
icremento del patrimonio;
- da fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a
norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel
patrimonio della Fondazione;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del consiglio di
amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti
territoriali o da altri enti pubblici.
art. 5
Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:
- dei redditi del patrimonio di cui all’art. 4;
- delle somme che pervengano alla Fondazione da enti o privati interessati
ai suoi fini, le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio;
- dei contributi degli Aderenti;
- degli eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti l’attività di
gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in
essere dalla Fondazione;
- delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del
patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio
di Amministrazione ad uso diverso dall’incremento del patrimonio; in caso di
vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre
garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal
donante;
- dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il
raggiungimento di alcune delle sue finalità.
- degli affitti di locali dati per attività autonome
La Fondazione non distribuirà anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione
stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
La Fondazione ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e di
destinare eventuali utili o avanzi di gestione alla realizzazione delle
proprie attività istituzionali.
art. 6
Saranno nominati "Benemeriti" gli enti o i privati, italiani o stranieri, le
cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore particolarmente
rilevante.
La nomina anzidetta è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Saranno nominati "Sostenitori" gli enti o i privati, italiani o stranieri,
che contribuiscano agli scopi della Fondazione con un versamento nella
misura che verrà determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, o
con attività di particolare rilievo.
il Consiglio stesso nomina i Sostenitori e determina con regolamento il modo
di acquisto e di perdita della qualità, nonché le modalità di funzionamento
dell’assemblea di cui all’art.15.
art. 7
Ottengono la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche e gli enti che,
condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione
dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in
misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di
Amministrazione.
La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale la quota è
stata versata.
art. 8
Organi della Fondazione sono:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.
Il Presidente Onorario, ove venga nominato, è scelto dal Consiglio di
Amministrazione, anche tra persone che non facciano parte del Consiglio di
Amministrazione stesso. Egli ha diritto di voto nelle delibere di Consiglio.
Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere, non investiti
di particolari incarichi, sono gratuite.
art. 9
Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale sono nominati
nell’Atto Costitutivo e successivamente, in caso di sostituzioni, dal
Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.
La carica di Presidente, Vice Presidente e di Segretario Generale dura sino
al termine del mandato di Consigliere, come determinato dal successivo art.
13, e comunque per non più di cinque anni, e può essere rinnovata.
art. 1O
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e
presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri che il Consiglio
gli delega in via generale o di volta in volta.
Il Presidente è il cuore della Fondazione, sorveglia il buon andamento
della Fondazione, sorveglia l’impegno dei membri del Consiglio, l’osservanza
delle delibere del Consiglio da parte dell’Esecutivo, l’osservanza dello
Statuto e in particolare dello spirito di utilità pubblica della Fondazione.
In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza
del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella
sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro sessanta
giorni dalla data dell’avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
art. 11
Il Vice Presidente della Fondazione o, in mancanza, il Consigliere più
anziano di età, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di
impedimento. Egli inoltre esercita quelle funzioni che gli vengono delegate
in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal
Presidente.
art. 12
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un massimo di
21 membri e cioè:
- dai Consiglieri nominati nell’Atto Costitutivo
- da un Consigliere nominato dall’Assemblea dei Benemeriti e da un
Consigliere nominato dall’Assemblea dei Sostenitori;
- da un Consigliere nominato dall’Assemblea degli Aderenti;
- da un Consigliere cooptato dal Consiglio su proposta della Società
Antroposofica in Italia;
- altri Consiglieri sono nominati per cooptazione dai Consiglieri in carica
con la maggioranza dei due terzi.
art. 13
I Consiglieri di Amministrazione durano in carica cinque anni. Tutti i
Consiglieri di Amministrazione possono essere rieletti o rinominati dopo la
scadenza del mandato.
I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per oltre un
anno dalle adunanze del Consiglio, sempre che tale assenza non venga
accertata come dovuta a causa di forza maggiore.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo spirituale della Fondazione
art. 14
Il Segretario generale è l’organo esecutivo della Fondazione. Le sue
mansioni e responsabilità sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
art. 15
L’elezione dei rappresentanti dei Benemeriti, dei Sostenitori e degli
Aderenti sarà fatta, sempre a maggioranza degli intervenuti, da parte delle
rispettive assemblee di categoria, le quali saranno convocate e presiedute
dal Presidente della Fondazione, che non avrà diritto di voto.
Qualora i Benemeriti, i Sostenitori o gli Aderenti siano enti o persone
giuridiche, saranno rappresentati nell’assemblea di categoria da una persona
fisica designata a norma delle rispettive norme di statuto.
Per la disciplina e le modalità di costituzione e di votazione delle
assemblee dei Benemeriti, dei Sostenitori e degli Aderenti, in mancanza di
apposito regolamento approvato dal Consiglio della Fondazione, si applicano
le norme di legge in materia di associazioni (artt. 20 e segg. cod. civ.).
lI regolamento può prevedere la delega scritta del voto ad altri membri
della stessa assemblea di categoria.
Il Consiglio della Fondazione può autorizzare il Presidente a indire le
assemblee di cui sopra mediante referendum per corrispondenza, precisandone
le modalità.
art. 16
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e
straordinaria della Fondazione.
In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente
statuto, il Consiglio:
- delibera il rendiconto economico e finanziario annuale, il bilancio
preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria. Tali rendiconto,
bilancio e relazione, dopo la loro approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione, verranno inviati, su richiesta, al Ministero per i Beni e
le Attività Culturali.
- approva il regolamento;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento
giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato;
- delibera sull’accettazione di rilevanti elargizioni, donazioni e lasciti
nonchè, ove si tratti di immobili, del diritto del donante di risiedervi
secondo la sua richiesta;
- delibera sulle vendite dei beni che formano parte del patrimonio e sulla
destinazione delle somme ricavate;
- delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti
patrimonio;
- approva i piani di lavoro della Fondazione e i programmi di intervento e i
relativi stanziamenti;
- nomina i membri della Commissione di Esperti per gli interventi; delibera
sulla costituzione dei Comitati di Gestione dei singoli beni, nomina i
membri degli stessi, tra i quali va annoverato di diritto il donante, ove ne
faccia richiesta;
- delibera sulla costituzione di Commissioni, fissandone le attribuzioni e
la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
- provvede alla istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera sulla delega alla Fondazione, da parte di altri enti o privati,
di attività rientranti nell’ambito della Fondazione, fissandone le
condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da
dare alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti
dalla Fondazione;
- delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in carica,
le modifiche allo Statuto da sottoporre all’autorità tutoria per
l’approvazione nei modi di legge;
- delibera il regolamento di Benemeriti, Sostenitori ed Aderenti;
- delibera sull’ammissione dei Benemeriti e dei Sostenitori;
- nomina direttori nonchè institori, procuratori ad negotia e mandatari in
genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di
delega.
Il Consiglio può delegare i poteri di cui ai punti c, f, j, n, o, al
Presidente, al Vice Presidente, a un Consigliere delegato, a singoli
Consiglieri, ad un Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio stesso nel
proprio ambito, anche con facoltà di delega.
Il Consiglio fissa le attribuzioni e la eventuale remunerazione dei
Consiglieri investiti di particolari incarichi continuativi e/o a carattere
professionale.
art. 17
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti
almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a
maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione i casi nei quali il
presente Statuto prevede, sia per la validità di costituzione che per le
delibere, una maggioranza qualificata. Quando si verifichi una parità di
voti, avrà la prevalenza quello del Presidente della Fondazione.
Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle
maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei
Consiglieri in carica in quel momento.
La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri
l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente
Statuto, ma comunque almeno due volte all’anno, per l’esame e l’approvazione
del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì
essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre
Consiglieri.
art. 18
Per l’attuazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di
Amministrazione può nominare, tra persone professionalmente qualificate, una
Commissione di Esperti nel campo dell’Antroposofia, designandone il
responsabile.
Le sue sedute sono presiedute dal presidente della Fondazione.
La Commissione di Esperti:
esprime pareri di carattere scientifico sull’attività e sui progetti della
Fondazione;
propone i programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi
approvati dal Consiglio di Amministrazione, ne segue lo svolgimento e
verifica i risultati conseguiti.
I membri della Commissione di Esperti durano in carica tre anni.
art. 19
Sezioni Regionali.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può istituire Sezioni
Regionali o territoriali secondo necessità. Con apposito regolamento il
Consiglio disciplina compiti e modalità di funzionamento delle Sezioni.
art. 20
Comitati di gestione.
Per ciascun bene culturale, o istituzione interna di particolare importanza
il Consiglio ha facoltà di nominare un apposito Comitato di gestione,
determinandone la composizione ed i compiti e del quale, a sua richiesta,
farà parte di diritto il donatore dei beni stessi, o l’istitutore.
art. 21
Il Collegio dei Revisori
Il controllo contabile della gestione della Fondazione è esercitato da un
Collegio di Revisori composto di tre membri, nominati dal Consiglio di
Amministrazione fra persone di adeguata professionalità e iscritte all’Albo
dei Revisori dei conti.
I Revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I
Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano le
loro funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. cod. civ., in quanto
applicabili.
In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul
conto consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.
art. 22
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio e termina
il 31 Dicembre di ciascun anno.
art. 23
La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio della
Fondazione sarà devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio, ad altro
ente o ad altri enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentiti eventuali organismi di controllo competenti e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute, resterà
escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni
medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di esse.
Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della
Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che
potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione.
art. 24
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni
del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
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